Art. 13.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono presso ogni ASL, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i DSM. Il relativo personale può essere reperito anche in deroga alle norme vigenti in materia di assunzioni, di trasferimenti e di inquadramenti. Entro due anni la ASL deve svolgere ogni più efficace operazione che sia in grado di assicurare il completamento dei servizi previsti, se del caso ricorrendo a idonee strutture convenzionate.
      2. I prefetti devono cooperare al reperimento delle strutture di cui al comma 1, su richiesta dei responsabili delle ASL o delle autorità comunali o regionali o delle province autonome, anche mediante requisizione provvisoria degli edifici pubblici o privati previsti dall'articolo 11.
      3. Qualora una ASL non provveda all'istituzione dei DSM entro il termine di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale o della provincia autonoma nomina un commissario ad acta con lo specifico compito di organizzare il DSM e di reperire personale e strutture.
      4. Qualora entro un mese dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale o della provincia autonoma non abbia nominato il commissario ad acta ai sensi del comma 3, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della salute.

 

Pag. 24